Arrivano le novità per l'Assegno di maternità 2026: importi più alti e soglie ISEE rivalutate grazie all'adeguamento ISTAT. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdere il beneficio.
Con la pubblicazione della circolare INPS n. 16 dell'11 febbraio 2026, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ufficializzato gli importi aggiornati dell'Assegno di maternità per l'anno in corso. La misura, destinata a sostenere le madri che non hanno diritto all'indennità ordinaria o che percepiscono trattamenti troppo bassi, subisce un incremento legato alla rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo.
L'importo sale a 2.065,50 euro
Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, l'Assegno di maternità prevede:
- Importo mensile: 413,10 euro
- Durata: 5 mensilità
- Importo complessivo: 2.065,50 euro
La prestazione viene erogata in un'unica soluzione direttamente sul conto corrente indicato nella domanda, dopo le dovute verifiche da parte dell'INPS.
Soglia ISEE 2026
Per accedere all'importo pieno dell'assegno, il nucleo familiare della richiedente non deve superare la soglia ISEE di 20.668,26 euro. Superato questo limite, il beneficio non viene riconosciuto.
A chi spetta l'Assegno di maternità
Il sussidio non è riservato esclusivamente alla madre biologica. Possono beneficiarne, se in possesso dei requisiti:
- la madre naturale;
- il padre (in caso di abbandono, decesso o affidamento esclusivo);
- i genitori adottanti;
- gli affidatari preadottivi;
- l'adottante non coniugato;
- il coniuge della madre adottante;
- il legale rappresentante, se il genitore è incapace di agire.
Sono invece esclusi i casi in cui il minore viene adottato dal nuovo coniuge ma è già figlio dell'altro coniuge.
I requisiti per ottenere la prestazione
Per presentare domanda è necessario rispettare specifici requisiti:
- Residenza: essere residenti in Italia al momento della nascita o dell'ingresso del minore in famiglia.
- Cittadinanza: italiani, cittadini UE o extra UE con regolare titolo di soggiorno (permesso unico lavoro superiore a 6 mesi, carta di soggiorno UE o permesso di lungo periodo).
- Contributi: la madre deve dimostrare almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra il 18° e il 9° mese precedente al parto o all'ingresso del minore.
- Per le disoccupate: aver lavorato almeno 3 mesi e non avere più di 9 mesi di distanza tra la fine del rapporto di lavoro e l'evento.
Come presentare domanda
La domanda va presentata entro 6 mesi:
- dalla nascita del bambino;
- dall'ingresso del minore in famiglia;
- dall'ingresso in Italia (in caso di adozione internazionale).
Attenzione: il termine è perentorio. Superati i 6 mesi si perde definitivamente il diritto all'assegno.
La richiesta si presenta esclusivamente online attraverso:
- il portale INPS (servizi telematici);
- il Contact Center INPS (803 164 da fisso, 06 164 164 da mobile);
- un patronato.
Per accedere al sito INPS sono necessari SPID, CIE o CNS.
Differenze con l'Assegno Unico
È importante sottolineare che l'Assegno di maternità dello Stato è una prestazione una tantum, erogata per ogni singolo evento (nascita, adozione o affidamento). Non va confuso con l'Assegno Unico e Universale per i figli, che rappresenta invece un sostegno continuativo e mensile.
Quando arriva il pagamento
Dopo l'invio della domanda, l'INPS verifica i requisiti, controllando ISEE e posizione contributiva. Se tutto è regolare, l'Istituto autorizza la prestazione e dispone il pagamento. I tempi possono variare in base al carico delle sedi territoriali, ma generalmente l'accredito avviene entro alcune settimane dall'accoglimento della domanda.
